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Introduzione
L'UGL è
la prima o.s. a presentare, nel comparto enti pubblici non economici,
una seria piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro
2002/2005.
L'UGL ENTI PUBBLICI propone
l'allegata piattaforma per il rinnovo del CCNL di categoria, partendo
dal presupposto che debbano essere pienamente rispettati sia il PATTO
PER L'ITALIA del 5 luglio scorso sia l'ACCORDO QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO
del 6 febbraio scorso, entrambi siglati tra UGL, governo e parti sociali.
L'incremento economico proposto,
dunque, è complessivamente pari al 5,56% per il primo biennio economico
2002/2003. L'UGL chiede l'inclusione di una clausola di salvaguardia che
consenta il recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione
reale. In tal modo sarebbe applicata, per la prima volta in dieci anni,
l'unica parte favorevole ai lavoratori dell'accordo sulla politica dei
redditi del luglio 1993.
Nella nostra piattaforma è previsto, inoltre, l'aumento: a) del
fondo per il salario accessorio; b) dei finanziamenti del predetto fondo
da parte degli enti stessi, come prevede la Legge Finanziaria vigente;
c) delle indennità di posizione organizzativa.
Soprattutto, l'UGL chiede l'inglobamento dell'indennità integrativa
speciale nella voce "stipendio".
Si ritiene di dover limitare le forme di flessibilità all'impiego
nel nostro comparto, favorendo invece lo sviluppo del telelavoro, della
formazione professionale, il raddoppio del finanziamento dei benefici
assistenziali per il personale, l'istituzione degli asili nido aziendali,
l'allargamento dei beneficiari della polizza sanitaria.
Viene recepita la Legge istitutiva della Vicedirigenza, alla quale si
rimanda attraverso specifico Contratto Nazionale di Lavoro che disciplini
l'intera Area nella presente tornata contrattuale. Si propone l'istituzione
dell'Area Sanitaria per gli Infermieri Professionali e dell'Area Tecnico
- Edilizia per i Geometri e Periti.
L'UGL si batterà, inoltre,
per garantire la piena partecipazione di tutti i colleghi alla gestione
e al controllo dell'ASSIPED, l'Associazione per l'Assistenza Sanitaria
Integrativa ai Dipendenti degli Enti Pubblici non Economici.
L'UGL, a tal proposito, chiede con forza che i lavoratori tutti possano
finalmente eleggere loro rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione,
come prevede lo Statuto stesso dell'Associazione.
E' questa una battaglia per la democrazia, per il rispetto delle regole,
per la trasparenza e per il diritto alla salute che la UGL FEDEP sta portando
avanti da sola, unica tra le organizzazioni sindacali.
In conclusione, si tratta
di proposte innovative tendenti al miglioramento complessivo del rapporto
di lavoro. A conferma del fatto che l'UGL è all'avanguardia nell'azione
non solo di tutela dei diritti, ma anche di riconoscimento e valorizzazione
delle professionalità presenti nell'intera categoria.
Giuseppe Marro
Segretario Nazionale UGLFEDEP
marro@uglfedep.org
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PROPOSTA
DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE 2002-2005
Le numerose e
significative innovazioni, anche recentissime, delle norme che regolano
il rapporto di pubblico impiego, nonché il rapido sviluppo delle
applicazioni delle più recenti teorie sulla nuova organizzazione
del lavoro all'interno della moderna Pubblica Amministrazione rendono
indifferibile oltrechè necessario trovare la loro adeguata rispondenza
nella definizione del nuovo Contratto di Lavoro degli Enti Pubblici non
Economici. La UGL Fedep propone quindi la presente piattaforma contrattuale
che contempera le esigenze dei lavoratori in termini di riconoscimento
ed accrescimento della professionalità con quelle di efficienza,
efficacia ed economicità proprie di una sana e corretta gestione
degli Enti del comparto.
CAMPO DI APPLICAZIONE
E DURATA
Il Contratto si applica al personale dipendente delle Aree A,B,C nonché
ai professionisti dipendenti dell'Area Sanitaria e di quella Tecnico-Edilizia
delle Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici secondo
la vigente normativa, incluso il personale dipendente da Amministrazioni
Pubbliche in corso di fusione o riordino con Enti del comparto predetto.
La durata del presente contratto è stabilita in quattro anni per
la parte normativa e due anni per quella economica, a partire dal 1.1.2002.
TIPOLOGIE DI
ASSUNZIONE:
Gli Enti del comparto favoriscono la mobilità del personale all'interno
della Pubblica Amministrazione, secondo criteri applicativi definiti con
la Contrattazione Integrativa, nonché la possibilità di
definire periodi di stage per laureati o laureandi in discipline inerenti
l'attività istituzionale dell'Ente, da stabilire con Università
o Istituti di Studi Superiori secondo la vigente normativa.
E' fatto divieto assumere personale con contratto di lavoro interinale,
a tempo determinato e con contratto di Formazione Lavoro.
RELAZIONI SINDACALI:
Si conferma il sistema delle relazioni sindacali del precedente contratto,
basato sulla contrattazione collettiva nazionale integrativa e sulle forme
di partecipazione sindacale quali l'informazione, la concertazione, la
consultazione ed altre forme di partecipazione.
Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.4 del previgente contratto,
si introduce il principio di dare maggiore rilevanza alla contrattazione
decentrata, sia a livello regionale che locale, trasferendo a questi livelli
specifiche quote di risorse economiche individuate con la contrattazione
integrativa nazionale. A questo fine e per valorizzare il ruolo delle
R.S.U. si sottolinea la necessità di creare dei concreti collegamenti
nonché favorire il coordinamento con l'attività di relazioni
sindacali a livello nazionale e regionale, tramite l'istituzione di Conferenze
stabili e periodiche nazionali e regionali. Tali Conferenze vedranno la
partecipazione della Delegazione trattante dell'Amministrazione e componenti
delle R.S.U. nominati all'interno delle stesse R.S.U.,con criteri che
verranno stabiliti dalla contrattazione integrativa nazionale, garantendo
in ogni caso la partecipazione di componenti eletti in tutte le sigle
sindacali che hanno avuto, in reazione al territorio considerato,all'interno
delle loro liste candidati eletti. - In questa ottica, anche le Commissioni
bilaterali nonché quelle paritetiche dovranno prevedere una adeguata
partecipazione di rappresentanti R.S.U.
Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale si introduce
la individuazione di figure specialistiche, all'interno dell'area C, più
integrabili con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in ottica
di processo.
Inoltre,nell'ambito delle materie di informativa preventiva (art.6), si
introducono i programmi di affidamento di attività di outsourcing,
e in quelle di informativa successiva la verifica dell'andamento di tali
attività, sia dal punto di vista della produzione sia da quello
delle risorse umane utilizzate.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE:
Si conferma il sistema di classificazione del personale amministrativo
del previgente contratto con la sola eccezione dell'eliminazione della
ex posizione A1 all'interno dell'area A.
L'accesso dall'esterno è previsto per le sole seguenti posizioni:
in Area A per A1 (ex A2), in Area B per B1, in Area C per C1.
E' istituita l'Area Sanitaria nella quale vengono inquadrati gli Infermieri
Professionali, che si articola su tre livelli differenziati, di cui i
primi due giuridici ed il terzo come progressione economica.
E' istituita l'Area Tecnico Edilizia nella quale vengono inquadrati i
Geometri e i Periti Tecnici, che si articola su tre livelli differenziati,
di cui i primi due giuridici ed il terzo come progressione economica.
In applicazione della Legge n.145 del 15/07/2002 è istituita anche
nel comparto Enti pubblici non economici l'Area della Vicedirigenza, avente
decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della predetta Legge, la cui
disciplina è demandata ad apposito contratto nazionale quadro,
da effettuarsi a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della
Funzione Pubblica di cui all'art.7 della predetta Legge, stipulato dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Area della
Vicedirigenza. In fase di prima applicazione della norma, nelle more della
rilevazione della maggiore rappresentatività delle Organizzazioni
Sindacali nella predetta Area, sono ammesse alla contrattazione nazionale
quadro le Organizzazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente
rappresentative nel pubblico impiego.
Sistema dei passaggi all'interno dell'ordinamento professionale:
Fermo restando il previgente complesso di norme in materia definite con
il contratto '98/01, si stabiliscono i criteri fondamentali per la formazione
delle graduatorie alla base delle selezioni all'interno di tutte le aree:
1) anzianità nella qualifica; 2) titolo di studio; 3) valutazione
individuale, il cui sistema, materia di contrattazione integrativa, deve
fare riferimento alla valutazione della prestazione lavorativa, al potenziale
posseduto dal singolo dipendente, alla capacità di integrazione
nell'ambito del processo produttivo. La gestione di tale valutazione deve
essere improntata ad oggettivi criteri di imparzialità e trasparenza;
i risultati devono essere portati a conoscenza delle OO.SS.
Posizioni Organizzative:
Nell'ambito delle posizioni C3, C4, C5 gli Enti, sulla base dei propri
ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire,
secondo modalità definite con la contrattazione integrativa, ai
dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle
funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata
responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica
indennità di posizione organizzativa.
A tale fine, i valori minimi e massimi dell'indennità sono ricompresi
tra un minimo di 2500 euro e un massimo di 4500 euro annui lordi per 13
mensilità.
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Norme in materia di Formazione ed aggiornamento professionale:
Fermo restando quanto stabilito in materia dall'art.26 del previgente
contratto, in applicazione dell'articolo 19, comma 14, della vigente Legge
Finanziaria per l'anno 2002, gli Enti del Comparto promuovono iniziative
di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso all'Area
della Vicedirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi
di Laurea, anche triennali, relativamente alle materie di studio connesse
alle attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. A tal
fine, l'onere economico relativo è a carico delle ordinarie risorse
finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale,
e la disciplina applicativa è demandata alla contrattazione nazionale
integrativa, tenuti presenti i criteri per l'erogazione delle borse di
studio, iscrizione all'Università o relativo rimborso.
Telelavoro:
Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane,
gli Enti del comparto favoriscono l'applicazione del D.P.R. n.70/99, che
introduce il telelavoro nel pubblico impiego; la contrattazione integrativa
nazionale disciplina il progetto generale in cui sono indicati gli obiettivi
e le attività interessate, la contrattazione locale definisce le
modalità e le risorse necessarie per la concreta applicazione del
telelavoro nell'unità produttiva interessata.
Asili Nido
In applicazione dell'art. 70, comma 5, della vigente Legge Finanziaria,
gli Enti del comparto possono istituire, nell'ambito dei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio, micro asili nido nei luoghi di lavoro,
anche associandosi tra loro, in modo da creare strutture destinate alla
cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare
flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori
stessi.
Trattamento di Fine Rapporto:
Integrale applicazione dell'art.2120 del Codice Civile come modificato
dalla Legge n.297/82 (anticipazione di una quota del T.F.R.).
Inserimento nel calcolo del T.F.R. dell'intera somma relativa alla ex
indennità integrativa speciale e delle somme relative a tutte le
poste fisse e continuative della retribuzione (indennità ad personam,
assegni di garanzia della retribuzione, indennità di funzione fisse
e continuative)
Monetizzazione Buoni Pasto:
Gli Enti possono monetizzare il valore dei buoni pasto erogati ai dipendenti,
nel rispetto della normativa fiscale vigente e nel rispetto delle modalità
di erogazione stabilite dalle singole Amministrazioni, con la loro inclusione
nella busta paga.
Benefici Assistenziali:
L'onere complessivo annuo a carico delle Amministrazioni del comparto
Enti Pubblici non Economici per la concessione dei benefici assistenziali
di cui all'art.59 del D.P.R. 509/79 non può superare un importo
pari al 2% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
Polizza Sanitaria: il Consiglio di Amministrazione in carica, all'entrata
in vigore del presente Contratto, dell'Associazione per l'Assistenza Sanitaria
Integrativa ai Dipendenti degli Enti Pubblici non Economici (ASSIDEP),
costituito in applicazione dell'art.46 del CCNL 94/97, è soppresso
alla data del 31.12.2002. In applicazione dell'art.6 dello Statuto della
predetta associazione, le Amministrazioni interessate promuovono le elezioni
dei membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori
beneficiari, secondo le norme del Regolamento elettorale definito dalle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL predetto. Tale Regolamento
deve essere definito entro il 15 gennaio 2003.
Il Consiglio di Amministrazione dell'ASSIDEP si impegnerà ad applicare
il comma 5 dell'art.2 dello Statuto, in particolare assicurando le prestazioni
previste dalla Polizza, esclusa quella di premorienza, ai familiari conviventi
non fiscalmente a carico del dipendente, nonché ai pensionati ex
dipendenti degli Enti dell'Associazione, con oneri esclusivamente a carico
delle categorie predette, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura della retribuzione:
a) stipendio di posizione, che è costituito dalla somma tra lo
stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale del previgente
contratto, corrispondente alla posizione rivestita nell'ambito del sistema
classificatorio;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
d) compensi incentivanti;
e) indennità previste dalle norme contrattuali vigenti, ove spettanti;
f) altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni
di legge.
Aumenti dello stipendio di posizione:
In applicazione di quanto stabilito dall'Accordo sul pubblico impiego
del febbraio 2002, il recupero salariale complessivo del 5,56% nel biennio
2002/2003 ha le seguenti decorrenze: 2,56 % in data 1° gennaio 2002,
1 % in data 1°settembre 2002, 2 % in data 1°gennaio 2003,
Norma di salvaguardia: qualora l'inflazione reale superi di almeno lo
0,50% quella programmata che è alla base del calcolo degli incrementi
di cui al comma precedente, lo stipendio di posizione viene aumentato
di una quota percentuale pari all'inflazione reale.
Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle
Aree A,B,C:
il Fondo costituito secondo i criteri dell'art.31 del previgente contratto
è incrementato di una quota pari allo 0,5 % a decorrere dal 1°
gennaio 2002 e di una quota pari allo 0,5 % a decorrere dal 1° gennaio
2003.
La costituzione di tale Fondo può essere inoltre alimentato, secondo
le attività effettivamente svolte ed avendo rispetto dei vincoli
di bilancio delle singole Amministrazioni, dalle seguenti risorse economiche:
a) quote che derivano dalle operazioni finanziarie di interesse nazionale
delle singole Amministrazioni, come ad esempio la cartolarizzazione dei
crediti;
b) quote che derivano dalla vendita del capitale immobiliare;
c) quote che derivano da attività di sponsorizzazione di altre
Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, Società per Azioni con
partecipazione statale;
d) quote che derivano dai maggiori risparmi provenienti dalle sinergie
organizzative e operative con altre Amministrazioni pubbliche.
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